Codice Ateco Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
Denominazione Ateco
COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI
Codice Ateco
46.39.00
Gestione INPS consigliata:
COMMERCIO
Regime forfettario
Rientri in regime forfettario?
Sì
Soglia:
85.000 €
Coefficiente di redditività:
40%
Classificazione
- GCOMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
- 46Commercio all'ingrosso
- 46.3Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
- 46.39Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
- 46.39.0Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
- 46.39.00Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
Note di esclusione
Dalla divisione 46 sono escluse:
- commercio di energia elettrica, cfr. 35.15
- commercio di combustibili gassosi finalizzato alla fornitura di energia tramite reti di distribuzione, cfr. 35.23
- noleggio e leasing operativo di beni, cfr. divisione 77
- imballaggio di merci solide e imbottigliamento di merci liquide o gassose, incluse attività di miscelatura e filtraggio per conto terzi, cfr. 82.92
Dalla gruppo 46.3 sono escluse:
- attività di grossisti che non assumono la proprietà dei beni commercializzati, cfr. 46.1
Aziende attive in Italia
Numero di imprese che usano il codice 46.39.00 come codice primario.
8.435
Top 5 regioni
- Campania1.493
- Lombardia979
- Lazio900
- Sicilia842
- Puglia649
- Altre regioni3.572
Top 5 province
- Napoli722
- Roma600
- Milano488
- Salerno375
- Caserta261
- Altre province5.989
Nota — il codice 46.39.00 fa parte della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025. La migrazione dei codici ATECO 2007 alla nuova classificazione è ancora in corso, quindi i dati potrebbero non rappresentare ancora la totalità delle imprese attive. Fonte: Unioncamere / InfoCamere, open data CC-BY 4.0.
Aggiornato al 31/03/2026
Sostituisce i seguenti codici ATECO 2007
Questo codice 2025 ha rimpiazzato i codici in vigore fino al 31 marzo 2025: